1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata.
2. Nelle disposizioni contenenti riferimenti agli organismi di informazione per la sicurezza:
a) si intende per CESIS il Comitato esecutivo per i servizi di informazione per la sicurezza;
b) si intende per CIIS il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza;
c) si intende per SISMI il Servizio di informazione per la sicurezza militare;
d) si intende per SISDE il Servizio di informazione per la sicurezza democratica;
e) si intende per Ufficio centrale per la sicurezza (UCSI) l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSE).